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Do ut facias

Indice Do ut facias

La locuzione latina do ut facias (letteralmente "io do affinché tu faccia") definisce -in diritto romano - uno dei cosiddetti contratti innominati.

11 relazioni: Accordo delle parti, Adempimento, Atipicità, Comportamento, Contratto, Contratto atipico, Diritto, Diritto romano, Lingua latina, Proprietà (diritto), Sinallagma.

Accordo delle parti

L'accordo delle parti è uno dei requisiti del contratto nell'ordinamento civile italiano.

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Adempimento

L'adempimento, nell'ordinamento italiano, è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta dedotta in obbligazione nonché principale, sebbene non unico, modo di estinzione delle obbligazioni.

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Atipicità

Nel mondo del diritto, la dei fatti viene inserita in categorie, modelli e classificazioni secondo la tecnica della scomposizione: si può cioè analizzare un comportamento e individuare quelli che sono gli schemi minimi, oltre i quali non è più possibile operare altre scomposizioni, e considerare dunque un contegno come la somma di altri contegni minimi.

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Comportamento

Il comportamento è il modo di agire e reagire di un oggetto o un organismo messo in relazione o interazione con altri oggetti, organismi o più in generale con l'ambiente.

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Contratto

Un contratto è un istituto giuridico che vincola due o più parti tra di loro.

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Contratto atipico

Per contratti atipici (detti anche contratti innominati) si intendono quei contratti non espressamente disciplinati dal diritto civile ma creati ad hoc dalle parti, in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione.

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Diritto

Il diritto è l'insieme delle norme che uno Stato esercita, ma anche un sinonimo di potere o facoltà.

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Diritto romano

Con l'espressione diritto romano si indica l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa tredici secoli, dalla data convenzionale della Fondazione di Roma (753 a.C.) fino alla fine dell'Impero di Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano l'Italia fu invasa dai Longobardi: l'impero d'Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio, formalmente imperiale e romana, si allontanò sempre più dall'eredità dell'antica Roma e della sua civiltà (anche giuridica).

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Lingua latina

Il latino è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische.

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Proprietà (diritto)

La proprietà (in latino proprietas da proprius), in diritto, è un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico (art. 832 del codice civile italiano).

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Sinallagma

In diritto, il sinallagma (dal greco συναλλάττω synallatto o anche proprio συνάλλαγμα synallagma, derivati di συναλλάσσω synallasso "contrarre, stipulare", composizione di σύν "insieme" e ἀλλάσσω "prendere o dare in cambio", perciò "mutuo scambio, scambio vicendevole"; anche detto nesso di reciprocità) è un elemento costitutivo implicito del contratto a obbligazioni corrispettive, quello cioè nel quale ogni parte assume l'obbligazione di eseguire una prestazione (di dare o di fare) in favore delle altre parti esclusivamente in quanto tali parti a loro volta assumono l'obbligazione di eseguire una prestazione in suo favore.

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