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12 relazioni: Arengo, Capitano reggente, Consiglio dei XII, Consiglio Grande e Generale, Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, Giuramento dei capitani reggenti, Lingua latina, Ordinamento giudiziario, Politica di San Marino, Pubblica amministrazione, San Marino, Statuto (diritto).
- Costituzioni per stato
- Diritto sammarinese
Arengo
L'arengo (o aringo) è un termine che, nell'Italia medievale, indicava un luogo di riunione di cittadini o, per estensione, l'organo assembleare ivi riunito.
Vedere Leges Statutae Sancti Marini e Arengo
Capitano reggente
Il titolo di capitano reggente è attribuito ai due capi dello Stato della Repubblica di San Marino. I capitani reggenti sono sempre due, e hanno un mandato della durata di un semestre.
Vedere Leges Statutae Sancti Marini e Capitano reggente
Consiglio dei XII
Il Consiglio dei XII è un organo istituzionale della Repubblica di San Marino cui sono attribuite funzioni amministrative. Le origini del Consiglio risalgono all'epoca comunale, quando aveva un potere politico molto ampio; le competenze vennero circoscritte con gli Statuti del 1600, mentre leggi del 1921 e 1923 lo caratterizzarono come organo giudiziario e di giustizia amministrativa.
Vedere Leges Statutae Sancti Marini e Consiglio dei XII
Consiglio Grande e Generale
Il Consiglio Grande e Generale è il parlamento monocamerale (ovvero l'organo legislativo) della Repubblica di San Marino. È formato da 60 consiglieri eletti a suffragio universale diretto ogni cinque anni.
Vedere Leges Statutae Sancti Marini e Consiglio Grande e Generale
Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese
La Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese è una Legge della Repubblica di San Marino (Legge 8 luglio 1974, n.59, modificata e integrata dalla Legge 26 febbraio 2002, n.36) che funge da testo costituzionale.
Giuramento dei capitani reggenti
Il giuramento dei capitani reggenti della Repubblica di San Marino viene letto il 1º aprile e 1º ottobre di ogni anno dal segretario di Stato per gli Affari Interni; i capitani prestano giuramento sulle Leges Statutae Sancti Marini, gli statuti risalenti al 1600.
Vedere Leges Statutae Sancti Marini e Giuramento dei capitani reggenti
Lingua latina
Il latino è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische. Veniva parlata nel Lazio (Lătĭum in latino) già agli inizi del I millennio a.C.; oggi rimane la lingua ufficiale soltanto di uno stato nel mondo: la Città del Vaticano.
Vedere Leges Statutae Sancti Marini e Lingua latina
Ordinamento giudiziario
Per ordinamento giudiziario, in diritto, si intende l'insieme delle norme che regolano l'attività giurisdizionale, cioè l'attività di risoluzione delle controversie da parte di giudici terzi e imparziali, che al fine di risolvere le controversie loro presentate interpretano e applicano le leggi.
Vedere Leges Statutae Sancti Marini e Ordinamento giudiziario
Politica di San Marino
Il sistema politico di San Marino assume i suoi caratteri tipici verso la fine dell'Ottocento e, in particolare, dall'Arengo del 1906. Attualmente, vige un sistema multipartitico; il sistema elettorale proporzionale raramente consente ad un singolo partito di prevalere con una maggioranza assoluta in Consiglio, e quindi in genere si formano governi di coalizione.
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Pubblica amministrazione
La pubblica amministrazione (spesso abbreviata in PA) è, in diritto, l'insieme degli enti pubblici che concorrono all'esercizio e alle funzioni della gestione, direzione e coordinazione di uno Stato nelle materie di sua competenza.
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San Marino
San Marino (in dialetto sammarinese: San Marèin o San Maroin), ufficialmente Serenissima Repubblica di San Marino e noto anche come la Repubblica di San Marino, è uno Stato senza sbocco al mare dell'Europa meridionale situato nel centro-nord della penisola italiana, al confine tra le regioni italiane Emilia-Romagna e Marche.
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Statuto (diritto)
polacco Uno statuto (dal latino statutum, participio passato neutro di statuĕre, 'statutare'), in diritto, è l'atto giuridico fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di un ente pubblico o privato.
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Vedi anche
Costituzioni per stato
- Costituzione degli Stati Uniti d'America
- Costituzione del Mali
- Costituzione del Marocco
- Costituzione del Montenegro
- Costituzione del Nepal del 2015
- Costituzione del Pakistan
- Costituzione del Portogallo del 1976
- Costituzione del Regno dei Paesi Bassi
- Costituzione del Turkmenistan
- Costituzione dell'Armenia
- Costituzione dell'Azerbaigian
- Costituzione dell'Estonia
- Costituzione dell'India
- Costituzione dell'eSwatini
- Costituzione della Bielorussia
- Costituzione della Corea del Nord
- Costituzione della Croazia
- Costituzione della Finlandia
- Costituzione della Georgia
- Costituzione della Giordania
- Costituzione della Lettonia
- Costituzione della Repubblica Dominicana
- Costituzione della Repubblica Slovacca
- Costituzione della Repubblica del Kosovo
- Costituzione della Slovenia
- Costituzione della Tanzania
- Costituzione delle Kiribati
- Costituzione di Andorra
- Costituzione di Barbados
- Costituzione di Cipro
- Costituzione di Malta
- Costituzione di Nauru
- Costituzione di Vanuatu
- Costituzione monegasca del 1962
- Leges Statutae Sancti Marini
- Legge fondamentale dell'Arabia Saudita
- Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano