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Par condicio creditorum

Indice Par condicio creditorum

Nel diritto civile e in quello fallimentare, la locuzione latina par condicio creditorum (letteralmente "parità di trattamento dei creditori") esprime un principio giuridico in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve le cause legittime di prelazione.

15 relazioni: Bene (diritto), Codice civile italiano, Compensazione, Credito, Credito chirografario, Curatore fallimentare, Debito, Debitore, Diritto, Diritto civile, Diritto di prelazione, Diritto fallimentare, Ipoteca, Pegno, Privilegio.

Bene (diritto)

Un bene in senso giuridico è qualsiasi entità materiale o immateriale giuridicamente rilevante e giuridicamente tutelata.

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Codice civile italiano

Il codice civile italiano del 1942 è un corpo organico di disposizioni di diritto civile e di norme di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) e di norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI).

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Compensazione

Nell'ordinamento giuridico italiano, la compensazione è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento, disciplinato dal codice civile italiano agli articoli 1241-1252.

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Credito

Il credito, in diritto, indica la situazione giuridica soggettiva attiva del rapporto obbligatorio, ossia il diritto del creditore all'esecuzione della prestazione dovutagli dal debitore per effetto del debito da questi contratto.

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Credito chirografario

Il credito chirografario, nel codice civile italiano, è quel tipo di credito che non è assistito da alcun tipo di garanzia reale (pegno e ipoteca) o personale (fideiussione, anticresi).

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Curatore fallimentare

Il curatore fallimentare, come disposto dall'art.

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Debito

In diritto è detto debito l'obbligo giuridico di eseguire, da parte di un soggetto detto debitore, una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto determinato detto creditore.

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Debitore

Il debitore è colui al quale fa capo la situazione passiva di un rapporto obbligatorio; il soggetto che si trova in tale situazione (soggetto passivo appunto) è tenuto ad adempiere alla prestazione (oggetto del rapporto) nei confronti del creditore (soggetto attivo).

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Diritto

Il diritto è l'insieme delle norme che uno Stato esercita, ma anche un sinonimo di potere o facoltà.

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Diritto civile

Il diritto civile (Lat. Ius civile) è l'insieme di norme giuridiche che regolano i rapporti tra privati.

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Diritto di prelazione

Il diritto di prelazione, secondo la legge italiana, è quel diritto in capo ad un medesimo soggetto ad essere preferito, rispetto ad un altro a parità di condizioni, nella costituzione di un negozio giuridico.

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Diritto fallimentare

Il diritto fallimentare è quella branca del diritto italiano che disciplina il fallimento e gli aspetti connessi.

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Ipoteca

In diritto l'ipoteca è un diritto reale di garanzia che riguarda, principalmente, beni immobili registrati.

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Pegno

Nel diritto civile di molti paesi, il pegno è un diritto reale di garanzia su un bene altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito.

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Privilegio

Il privilegio è una tra le cause di prelazione che costituisce garanzia patrimoniale su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito.

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