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Associazione per delinquere

Indice Associazione per delinquere

L'associazione per delinquere è un delitto contro l'ordine pubblico, previsto dall'art. 416 del codice penale italiano.

Indice

  1. 11 relazioni: Aggravante, Associazione di tipo mafioso, Associazione sovversiva, Codice penale (Italia), Criminalità organizzata, Delitto, Infermità mentale, Maggiore età, Ordine pubblico, Procedibilità d'ufficio, Reclusione.

Aggravante

Per circostanza aggravante o semplicemente aggravante, in diritto, si intende un elemento di fatto o una situazione che può accompagnare l'azione o l'omissione illecita prevista come reato e che il legislatore ha preso in considerazione quale motivo di aumento della pena.

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Associazione di tipo mafioso

Lassociazione di tipo mafioso è un reato previsto dal codice penale italiano. Fattispecie autonoma dal reato di associazione per delinquere, venne introdotta dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 (detta "Rognoni-La Torre" dal nome dei promotori) e quindi all'interno del V titolo della seconda parte del codice stesso, ossia nella parte disciplinante i delitti contro l'ordine pubblico.

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Associazione sovversiva

Un'associazione sovversiva è un'organizzazione che si prefigge di sovvertire, anche con l'uso della violenza, l'ordine politico e sociale di uno Stato.

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Codice penale (Italia)

Il codice penale è la codificazione e la principale raccolta di norme in materia di diritto penale nell'ordinamento italiano. Il codice è altresì noto come "codice Rocco", dal nome del Ministro di grazia e giustizia del Governo Mussolini che principalmente ne curò l'estensione, Alfredo Rocco.

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Criminalità organizzata

La definizione di criminalità organizzata (o crimine organizzato) indica le attività criminose di particolari tipi di organizzazioni, definite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune.

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Delitto

Il delitto (dal latino delictum, participio passato del verbo delinquĕre, 'venire meno ', composto dal prefisso de- e da linquĕre, 'tralasciare') è, nel diritto, un particolare tipo di illecito.

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Infermità mentale

Per infermità mentale o infermità di mente, in diritto, si intendono quei disturbi mentali che comportano l'alterazione di una o più funzioni psichiche e l'agito di una particolare manifestazione sintomatica.

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Maggiore età

Per maggiore età si intende, in diritto, e in particolare in diritto civile, l'età alla quale il soggetto acquisisce, in linea di principio, la capacità di agire, cioè la capacità di porre in essere in autonomia contratti ed altri negozi giuridicamente validi.

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Ordine pubblico

L’ordine pubblico è un concetto complesso e varia a seconda delle diverse branche del diritto. In generale, si può definire come l’insieme dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico riguardanti i principi etici e politici nonché di leggi la cui osservanza ed attuazione è ritenuta indispensabile per l’esistenza di tale ordinamento.

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Procedibilità d'ufficio

La procedibilità d'ufficio, nel diritto penale italiano, è la conseguenza di alcuni reati a seguito dei quali l'azione penale deve essere avviata dando luogo a un procedimento penale nel momento in cui giunge la notizia del reato.

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Reclusione

La reclusione o carcerazione è la privazione della libertà personale mediante imprigionamento. Si distingue dall'arresto per le motivazioni ma non negli effetti, consistendo entrambe nella privazione della libertà di movimento di un individuo.

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Conosciuto come Associazione a delinquere.