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Beneficio di escussione

Indice Beneficio di escussione

Il beneficio di escussione è un istituto giuridico di diritto privato, in forza del quale uno dei debitori tenuti in solido è legittimato a pretendere che il creditore, prima di agire esecutivamente nei suoi confronti, rivolga la propria pretesa verso un altro debitore.

Indice

  1. 8 relazioni: Beneficium excussionis, Credito, Debito, Debitore, Diritto privato, Diritto romano, Istituto giuridico, Registro delle imprese.

Beneficium excussionis

Il beneficium excussionis è un istituto del diritto romano che indica il "beneficio di escussione". Tale principio fu per la prima volta sancito da Giustiniano all'interno del suo Corpus Iuris Civilis.

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Credito

Il credito, in diritto, indica la situazione giuridica soggettiva attiva del rapporto obbligatorio, ossia il diritto del creditore all'esecuzione della prestazione dovuta dal debitore per effetto del debito da questi contratto.

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Debito

In diritto è detto debito l'obbligo giuridico di eseguire, da parte di un soggetto detto debitore, una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto determinato detto creditore.

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Debitore

Il debitore è colui al quale fa capo la situazione passiva di un rapporto obbligatorio; il soggetto che si trova in tale situazione (soggetto passivo appunto) è tenuto ad adempiere alla prestazione (oggetto del rapporto) nei confronti del creditore (soggetto attivo).

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Diritto privato

Il diritto privato è quella branca del diritto che regola i rapporti intersoggettivi tra i singoli consociati (persone fisiche e persone giuridiche), in relazione alla sfera patrimoniale ma anche personale e familiare.

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Diritto romano

Il diritto romano è l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa tredici secoli, dalla fondazione di Roma (convenzionalmente il 753 a.C.) fino alla fine dell'Impero di Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano l'Italia fu invasa dai Longobardi: l'impero d'Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio, formalmente imperiale e romana, si allontanò sempre più dall'eredità dell'antica Roma e della sua civiltà (anche giuridica).

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Istituto giuridico

Un istituto giuridico, in diritto, indica il complesso di norme che regolano una medesima fattispecie. Fanno parte della nozione di istituto sia le norme che determinano la fattispecie sia quelle che riuniscono sotto una disciplina comune (cioè un gruppo di norme o regole) il verificarsi della fattispecie.

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Registro delle imprese

In Italia, il Registro delle imprese è il registro informatico pubblico al quale le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (per esempio fondazioni e associazioni) che esercitano un'attività economica rivolta a terzi sono tenuti ad iscriversi e funge anche da strumento di pubblicità giuridica.

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Conosciuto come Escussione.