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6 relazioni: Diritto romano, Furtum, Iniuria, Obbligazioni del diritto romano, Obligationes ex delicto, Praetor peregrinus.
Diritto romano
Il diritto romano è l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa tredici secoli, dalla fondazione di Roma (convenzionalmente il 753 a.C.) fino alla fine dell'Impero di Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano l'Italia fu invasa dai Longobardi: l'impero d'Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio, formalmente imperiale e romana, si allontanò sempre più dall'eredità dell'antica Roma e della sua civiltà (anche giuridica).
Vedere Bona vi rapta e Diritto romano
Furtum
Il furtum nel diritto romano, è il delitto di chi tenga nei confronti di una cosa, oggetto di un diritto reale altrui, un comportamento doloso contrario alla volontà del titolare, lesivo di tale diritto reale e tendente ad assicurarsi un lucro.
Vedere Bona vi rapta e Furtum
Iniuria
In diritto romano L'iniuria era, con la rapina e il furtum, una delle obligationes ex delicto (obbligazioni nascenti da atto illecito).
Vedere Bona vi rapta e Iniuria
Obbligazioni del diritto romano
Le obbligazioni del diritto romano, anche dette obligatio, consistevano in un vincolo giuridico in cui un soggetto, identificato come debitore, era vincolato a compiere una determinata azione nei confronti di un altrui soggetto, individuato come creditore.
Vedere Bona vi rapta e Obbligazioni del diritto romano
Obligationes ex delicto
La obligationes ex delicto è una categoria comprendente le obbligazioni originate dalla commissione di uno dei classici illeciti civilistici, ossia.
Vedere Bona vi rapta e Obligationes ex delicto
Praetor peregrinus
Al praetor peregrinus, figura istituita nel 242 a.C., spettava l'esercizio della giurisdizione nelle controversie tra cittadini romani e stranieri, o tra stranieri.