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Cessione del contratto

Indice Cessione del contratto

La cessione del contratto, nella legge italiana, è un istituto previsto e disciplinato dall'art. 1406 e segg. del codice civile italiano.

Indice

  1. 12 relazioni: Accollo (diritto), Accordo delle parti, Cessione del credito, Codice civile (Italia), Codice civile del Regno d'Italia, Compravendita, Contratto, Contratto (ordinamento italiano), Dottrina (diritto), Piero Schlesinger, Pietro Perlingieri, Principio consensualistico.

Accollo (diritto)

L'accollo è uno dei contratti che rientrano nel fenomeno della successione a titolo particolare nel debito, più precisamente è il contratto tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante) in virtù del quale quest'ultimo si assume un debito del primo verso un creditore (accollatario).

Vedere Cessione del contratto e Accollo (diritto)

Accordo delle parti

L'accordo delle parti è uno dei requisiti del contratto nell'ordinamento civile italiano. Lo stabilisce l'art. 1325 del codice civile ai sensi del quale: "I requisiti del contratto sono: l'accordo delle parti; la causa; l'oggetto; la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità".

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Cessione del credito

La cessione del credito è un accordo tramite cui un soggetto, detto cedente, trasferisce a un altro (cessionario) il suo credito verso un debitore (ceduto).

Vedere Cessione del contratto e Cessione del credito

Codice civile (Italia)

Il codice civile in Italia è un corpo organico di disposizioni di diritto civile e di norme giuridiche di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) e di norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI).

Vedere Cessione del contratto e Codice civile (Italia)

Codice civile del Regno d'Italia

Il codice civile del Regno d'Italia (detto anche codice Pisanelli, dal nome dell'allora Ministro di grazia e giustizia Giuseppe Pisanelli) fu il primo codice civile del Regno d'Italia, promulgato con regio decreto del 25 giugno 1865.

Vedere Cessione del contratto e Codice civile del Regno d'Italia

Compravendita

La compravendita è un contratto disciplinato dagli articoli dal 1470 fino al 1509 del codice civile, che la chiama semplicemente vendita. L'art.

Vedere Cessione del contratto e Compravendita

Contratto

Un contratto è un istituto giuridico che vincola due o più parti tra di loro. Il procedimento che porta alla sua stipula è detto contrattazione.

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Contratto (ordinamento italiano)

Il contratto nell'ordinamento giuridico italiano è un istituto giuridico che disciplina l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Vedere Cessione del contratto e Contratto (ordinamento italiano)

Dottrina (diritto)

Per dottrina si intende, in campo giuridico, l'insieme del sapere (corpus di conoscenze) e della speculazione teorica proveniente dagli studiosi del diritto.

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Piero Schlesinger

Piero Schlesinger si laureò in giurisprudenza a Torino. Nel 1956 iniziò la lunga attività accademica all'Università di Urbino e due anni dopo, chiamato direttamente dal rettore e fondatore Padre Agostino Gemelli, si trasferì all'Università Cattolica di Milano dove mantenne per oltre tre decenni la cattedra di diritto privato.

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Pietro Perlingieri

Figlio di Giovanni Perlingieri (1906-1972), membro dell'assemblea costituente e deputato, si laurea con lode in giurisprudenza all'Università di Napoli nel 1959.

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Principio consensualistico

Il principio consensualistico è un principio giuridico enunciato dall'art. 1376 del codice civile italiano comporta che i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti (sia reali sia relativi), ovvero la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un diritto reale limitato producono i loro effetti con il semplice consenso delle parti, legittimamente manifestato, e dunque indipendentemente dal trasferimento del possesso e dall'eventuale pagamento del corrispettivo.

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