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Decreto (ordinamento processuale italiano)

Indice Decreto (ordinamento processuale italiano)

Un decreto, nell'ordinamento giuridico italiano, è una delle forme in cui si può presentare un provvedimento giurisdizionale.

Indice

  1. 19 relazioni: Convenuto, Decreto, Fatto giuridico, Giudice per le indagini preliminari, Inaudita altera parte, Istanza, Lite, Magistratura italiana, Ordinamento giuridico, Ordinanza (ordinamento processuale italiano), Parte (diritto), Persona offesa, Principio del contraddittorio, Processo (diritto), Provvedimento giurisdizionale, Pubblico ministero, Sentenza (ordinamento italiano), Udienza, Udienza (diritto).

Convenuto

Il convenuto, nel diritto processuale indica il soggetto contro il quale l'attore (soggetto attivo) esercita un'azione legale, mediante proponimento di domanda giudiziale.

Vedere Decreto (ordinamento processuale italiano) e Convenuto

Decreto

Un decreto (dal latino decretum, participio passato di decerno, 'deliberare', 'decidere', a sua volta derivato dalla preposizione de, 'da', e dal verbo cernere, 'separare'), in diritto, è un termine con il quale vengono denominati provvedimenti di vario genere, sovente emanati da organi monocratici.

Vedere Decreto (ordinamento processuale italiano) e Decreto

Fatto giuridico

Con fatto giuridico, in diritto, si indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi del fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico.

Vedere Decreto (ordinamento processuale italiano) e Fatto giuridico

Giudice per le indagini preliminari

Il giudice per le indagini preliminari (o GIP) è un soggetto del procedimento penale italiano. Interviene in determinate procedure, nella fase delle indagini preliminari, a garanzia della legalità delle stesse.

Vedere Decreto (ordinamento processuale italiano) e Giudice per le indagini preliminari

Inaudita altera parte

Inaudita altera parte è una locuzione latina traducibile in lingua italiana come: non udita l'altra parte. L'espressione può essere utilizzata in ambito giuridico, in particolare nella redazione di un ricorso (vocatio iudicis), per chiedere al giudice l'emissione di un provvedimento senza l'instaurazione del contraddittorio così da fronteggiare situazioni in cui il trascorrere del tempo cagionerebbe un danno al diritto per il quale si chiede tutela.

Vedere Decreto (ordinamento processuale italiano) e Inaudita altera parte

Istanza

* Istanza – nel diritto, l'atto giuridico con il quale un privato chiede ad un organo pubblico di avviare un procedimento.

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Lite

La lite, in diritto, è la situazione nella quale due o più parti non riescono a raggiungere un accordo per la reciproca soddisfazione delle rispettive pretese e per ottenerla intentano un'azione legale civile.

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Magistratura italiana

La magistratura italiana designa il complesso degli organi istituzionali dotati di funzioni giurisdizionali nella Repubblica Italiana, nonché depositari del potere giudiziario.

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Ordinamento giuridico

Un ordinamento giuridico in diritto è l'insieme ordinato e coerente delle norme giuridiche che regolano la vita di una comunità; secondo il brocardo "ubi ius ibi societas" ("dove il diritto, ivi la società") e viceversa "ubi societas ibi ius" ("dove la società, ivi il diritto"), gli ordinamenti giuridici vengono spesso identificati con le organizzazioni sovrane, ad esempio gli Stati, le Federazioni e le Confederazioni di Stati.

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Ordinanza (ordinamento processuale italiano)

Unordinanza, nell'ordinamento giuridico italiano è un provvedimento giurisdizionale che il giudice può emanare nell'ambito del processo civile, del processo penale, nel processo amministrativo o costituzionale.

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Parte (diritto)

Una parte, nel diritto processuale, è ciascuno dei soggetti giuridici legati da un rapporto giuridico o che hanno concluso un contratto. I soggetti diversi dalle parti sono detti terzi.

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Persona offesa

La persona offesa, nel diritto italiano, è il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma danneggiata da un reato. Tale non è quindi chiunque subisca un danno dal reato, ma solo colui che subisce l'offesa essenziale all'esistenza del reato.

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Principio del contraddittorio

Il principio del contraddittorio, in diritto, è un principio giuridico nonché garanzia di giustizia secondo la quale nessuno può subire gli effetti di una sentenza, senza avere avuto la possibilità di essere parte del processo da cui la stessa proviene, ossia senza aver avuto la possibilità di un'effettiva partecipazione alla formazione del provvedimento giurisdizionale (diritto di difesa).

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Processo (diritto)

Il processo (talvolta indicato come giudizio), in diritto, è il procedimento attraverso il quale viene esercitata la funzione giurisdizionale, e si conclude con una sentenza.

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Provvedimento giurisdizionale

Un provvedimento giurisdizionale, in diritto, è un provvedimento emanato dal giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, nell'ambito di un processo (il che lo fa rientrare nella categoria degli atti processuali).

Vedere Decreto (ordinamento processuale italiano) e Provvedimento giurisdizionale

Pubblico ministero

Il pubblico ministero (abbreviato PM) è un rappresentante legale negli stati con il sistema del contraddittorio di common law o il sistema inquisitorio di civil law, articolato in più uffici e preposto, principalmente, all'esercizio dell'azione penale.

Vedere Decreto (ordinamento processuale italiano) e Pubblico ministero

Sentenza (ordinamento italiano)

La sentenza, nel diritto italiano, è il provvedimento giurisdizionale con il quale viene definita, in tutto o in parte, una questione tra due o più parti processuali, a seguito dell'instaurazione di un processo.

Vedere Decreto (ordinamento processuale italiano) e Sentenza (ordinamento italiano)

Udienza

*Udienza – in diritto.

Vedere Decreto (ordinamento processuale italiano) e Udienza

Udienza (diritto)

L'udienza, in diritto, è il periodo di tempo corrispondente alla durata di un segmento dell'attività giurisdizionale che viene svolto in pubblico.

Vedere Decreto (ordinamento processuale italiano) e Udienza (diritto)

Conosciuto come Decreto del giudice, Decreto giudiziario.