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Diritto reale di uso

Indice Diritto reale di uso

Il diritto reale di uso è un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, disciplinato, insieme al diritto reale di abitazione dagli articoli 1021 e seguenti del Codice Civile.

Indice

  1. 7 relazioni: Bene (diritto), Codice civile (Italia), Diritto reale, Diritto reale di abitazione, Frutti (diritto), Proprietà (diritto), Usufrutto.

Bene (diritto)

Un bene in senso giuridico è qualsiasi entità materiale o immateriale giuridicamente rilevante e giuridicamente tutelata.

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Codice civile (Italia)

Il codice civile in Italia è un corpo organico di disposizioni di diritto civile e di norme giuridiche di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) e di norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI).

Vedere Diritto reale di uso e Codice civile (Italia)

Diritto reale

Il diritto reale è un diritto soggettivo tipico che conferisce al titolare un potere assoluto ed immediato su una cosa. Le caratteristiche principali di tali diritti sono le seguenti: 1) Tipicità: sono ammessi solo i diritti tipizzati dal legislatore; 2) Immediatezza: il titolare può soddisfare il proprio interesse in maniera diretta e non mediata sul bene (a differenza di ciò che accade per i diritti di credito dove il titolare per soddisfarsi dovrà avvalersi della cooperazione del debitore); 3) Assolutezza: il titolare può far valere il proprio diritto erga omnes e tutti i consociati hanno un dovere di astenersi dal tenere qualsiasi tipo di ingerenza nell'esercizio di tale diritto; 4) Diritto di seguito: il titolare potrà perseguire il diritto nei confronti di qualsiasi soggetto, in quanto il diritto è sempre collegato al bene e non al soggetto.

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Diritto reale di abitazione

Il diritto reale di abitazione è un diritto reale di godimento su bene altrui. È disciplinato, insieme al diritto reale di uso, dagli articoli 1021 e seguenti del codice civile italiano.

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Frutti (diritto)

Nel diritto civile, per frutti si intende una nuova ricchezza mobiliare procurata da una preesistente ricchezza, mobiliare o immobiliare. La definizione non è esente da una qualche approssimazione, visto che l'art. 820 del codice civile italiano definisce frutti naturali e frutti civili, ma si astiene dal dare una complessiva nozione dei frutti.

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Proprietà (diritto)

La proprietà (in latino proprietas da proprius), in diritto, è un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico (art. 832 del codice civile italiano).

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Usufrutto

Lusufrutto è un diritto reale minore regolato dagli articoli 978 e seguenti del codice civile, consistente nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) e di raccoglierne i frutti, ma con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica.

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Conosciuto come Diritto d'uso, Diritto di uso, Diritto reale d'uso.