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Ingiuria

Indice Ingiuria

L'ingiuria è l'offesa all'onore e al decoro di una persona. Per la legge italiana un tempo era illecito penale, poi ridotto a illecito civile.

Indice

  1. 26 relazioni: Abrogazione, Calunnia, Causa di esclusione della colpevolezza, Cause di giustificazione, Cause di non punibilità, Codice penale (Italia), Danno morale, Decreto legislativo, Delitti contro l'onore, Diffamazione, Diritto all'oblio, Esclusione della prova liberatoria, Fattispecie, Giudice di pace, Governo Renzi, Illecito civile, Iniuria, Invettiva, Leggi delle XII tavole, Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, Persona offesa, Querela, Reato, Reclusione, Sanzione, Soggetto passivo.

Abrogazione

L'abrogazione è l'istituto mediante il quale il legislatore determina la cessazione ex nunc (non retroattiva) dell'efficacia di una norma giuridica.

Vedere Ingiuria e Abrogazione

Calunnia

La calunnia è il reato previsto e punito dall'articolo 368 del codice penale italiano.

Vedere Ingiuria e Calunnia

Causa di esclusione della colpevolezza

Le cause di esclusione della colpevolezza, o scusanti, sono figure, tipiche del diritto penale, il cui effetto è quello di escludere il dolo dell'agente in ragione di una circostanza anomala, concomitante alla commissione del fatto, tale da influire in modo irresistibile sulla volontà e sulle capacità psicofisiche del soggetto.

Vedere Ingiuria e Causa di esclusione della colpevolezza

Cause di giustificazione

Causa di giustificazione (identificata anche come scriminante, o esimente) è una locuzione che indica che chi ha commesso il reato, afferma di non aver commesso alcun torto, perché la commissione del crimine è stata dovuta a un interesse sociale o per rivendicare un diritto di tale importanza da prevalere sull'illegittimità del reato.

Vedere Ingiuria e Cause di giustificazione

Cause di non punibilità

Le cause di non punibilità sono le cause che neutralizzano o rendono non applicabile la sanzione associata a un precetto o norma penale; nel diritto penale italiano sono previste dall'articolo 384 del codice penale.

Vedere Ingiuria e Cause di non punibilità

Codice penale (Italia)

Il codice penale è la codificazione e la principale raccolta di norme in materia di diritto penale nell'ordinamento italiano. Il codice è altresì noto come "codice Rocco", dal nome del Ministro di grazia e giustizia del Governo Mussolini che principalmente ne curò l'estensione, Alfredo Rocco.

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Danno morale

Il danno morale in diritto è un danno soggettivo, inteso come turbamento dello stato d'animo, ad esempio dovuto alla perdita di una persona cara o a violazioni dei propri diritti umani.

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Decreto legislativo

Un decreto legislativo (spesso abbreviato in d.lgs.) è, secondo il diritto costituzionale, un atto normativo avente valore di legge adottato dall'organo costituzionale che ha il potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale dell'organo costituzionale che ha il potere legislativo (Parlamento).

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Delitti contro l'onore

I delitti contro l'onore, nel diritto penale italiano, sono un gruppo di reati classificati dal codice penale italiano. Sono previsti nel libro secondo, al capo secondo del dodicesimo titolo (artt. 594-599), e hanno la comune caratteristica di offendere il valore sociale della persona offesa.

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Diffamazione

Per diffamazione, in diritto, s'intende una condotta mirante ad offendere e/o screditare la reputazione di una persona. Nella maggioranza degli Stati del mondo, è considerata un delitto punito dal codice penale, ma comporta anche la condanna a un risarcimento civile.

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Diritto all'oblio

Con la locuzione "diritto all'oblio" si intende, in diritto, una particolare forma di garanzia che prevede la non diffusione, senza particolari motivi, di informazioni che possono costituire un precedente pregiudizievole dell'onore di una persona, per tali intendendosi principalmente i precedenti giudiziari di una persona.

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Esclusione della prova liberatoria

Lesclusione della prova liberatoria è un istituto giuridico previsto dall'ordinamento penale italiano e regolamentato dall'art. 596 del codice penale.

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Fattispecie

Una fattispecie (dal latino facti species, "apparenza di fatto", nel senso di 'fatto immaginato', ovvero situazione-tipo ipotizzata), in diritto, è la situazione particolare disciplinata da una norma giuridica (o da parte di essa), nella quale sono descritte le condizioni il cui avverarsi rende la norma stessa applicabile.

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Giudice di pace

Il giudice di pace è un organo giurisdizionale con diverse funzioni. Alla denominazione corrispondono, però, significati diversi a seconda dell'ordinamento giuridico e giudiziario di riferimento.

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Governo Renzi

Il governo Renzi è stato il sessantatreesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il secondo della XVII legislatura, il quarto governo presieduto da un non parlamentare.

Vedere Ingiuria e Governo Renzi

Illecito civile

Un illecito civile, in diritto, è quel particolare illecito consistente nella violazione di una norma posta a tutela di un interesse privato alla quale consegue una sanzione civile.

Vedere Ingiuria e Illecito civile

Iniuria

In diritto romano L'iniuria era, con la rapina e il furtum, una delle obligationes ex delicto (obbligazioni nascenti da atto illecito).

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Invettiva

L'invettiva consiste in una frase denigratoria o in un discorso violento contro qualcuno. Quando assume la forma della detrazione «infierisce contro il prossimo senza che egli se ne renda conto», mentre se è espressa come contumelia «attacca frontalmente la persona che intende ferire».

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Leggi delle XII tavole

Le leggi delle XII tavole (duodecim tabulae; duodecim tabularum leges) sono un corpo di leggi compilato nel 451-450 a.C. dai decemviri legibus scribundis, contenenti regole di diritto privato, di diritto pubblico e di diritto sacro.

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Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative

Le offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative nel diritto penale italiano non sono soggette a sanzione per effetto della specifica causa di non punibilità prevista dall'art.

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Persona offesa

La persona offesa, nel diritto italiano, è il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma danneggiata da un reato. Tale non è quindi chiunque subisca un danno dal reato, ma solo colui che subisce l'offesa essenziale all'esistenza del reato.

Vedere Ingiuria e Persona offesa

Querela

La querela è un istituto del diritto processuale penale, a volte necessario per l'esercizio dell'azione penale.

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Reato

Il reato, in diritto, è un comportamento che la legge espressamente punisce con una sanzione particolarmente afflittiva, denominata "sanzione penale" (principio di tassatività).

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Reclusione

La reclusione o carcerazione è la privazione della libertà personale mediante imprigionamento. Si distingue dall'arresto per le motivazioni ma non negli effetti, consistendo entrambe nella privazione della libertà di movimento di un individuo.

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Sanzione

La sanzione, in diritto, è una conseguenza sfavorevole prevista per chi non rispetti una norma giuridica. In generale, consiste nella limitazione di diritti per l'inosservanza del comportamento prescritto, prevedendo una sanzione volta a scoraggiarla.

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Soggetto passivo

Il soggetto passivo di una obbligazione tributaria è colui il quale è tenuto al versamento dell'imposta in virtù di un fatto o di un atto giuridico rilevatore di capacità contributiva a lui riconducibile e che la legge ha individuato come presupposto d'imposta.

Vedere Ingiuria e Soggetto passivo