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Perdono giudiziale

Indice Perdono giudiziale

Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato (previsto dall'art. 169 c.p., come modificato dall'art. 19 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404) che ha un campo applicativo molto ristretto: si indirizza infatti ai soli minori, e precisamente ai soli soggetti che al momento della commissione del fatto abbiano compiuto i quattordici anni e non ancora i diciotto.

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  1. 9 relazioni: Cause di estinzione del reato, Cause di non punibilità, Giudice, Illecito, Istituto giuridico, Maggiore età, Processo (diritto), Rinvio a giudizio (ordinamento italiano), Sentenza.

Cause di estinzione del reato

Le cause di estinzione del reato sono fatti giuridici che, nel codice penale italiano, annullano o cancellano la punibilità di un fatto costitutivo di reato.

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Cause di non punibilità

Le cause di non punibilità sono le cause che neutralizzano o rendono non applicabile la sanzione associata a un precetto o norma penale; nel diritto penale italiano sono previste dall'articolo 384 del codice penale.

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Giudice

Il termine giudice (dal latino iudex, derivato da ius, 'diritto', e dicere, 'dire, pronunziare'. Invariante al femminile, arcaico: giudicessa, giudichessa), in diritto, ha una doppia accezione, indicando sia l'organo che esercita la giurisdizione sia la persona fisica titolare di quest'organo (ossia il funzionario).

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Illecito

Illecito (o illegale), nel diritto, indica un comportamento umano contrario all'ordinamento giuridico, in quanto costituisce violazione di un dovere o di un obbligo posto da una norma giuridica (detta primaria), al quale un'altra norma (detta secondaria) ricollega una sanzione.

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Istituto giuridico

Un istituto giuridico, in diritto, indica il complesso di norme che regolano una medesima fattispecie. Fanno parte della nozione di istituto sia le norme che determinano la fattispecie sia quelle che riuniscono sotto una disciplina comune (cioè un gruppo di norme o regole) il verificarsi della fattispecie.

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Maggiore età

Per maggiore età si intende, in diritto, e in particolare in diritto civile, l'età alla quale il soggetto acquisisce, in linea di principio, la capacità di agire, cioè la capacità di porre in essere in autonomia contratti ed altri negozi giuridicamente validi.

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Processo (diritto)

Il processo (talvolta indicato come giudizio), in diritto, è il procedimento attraverso il quale viene esercitata la funzione giurisdizionale, e si conclude con una sentenza.

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Rinvio a giudizio (ordinamento italiano)

Il rinvio a giudizio nell'ordinamento giuridico italiano anticipa e predispone l'instaurazione del processo penale. È disciplinato dal codice di procedura penale italiano, all'.

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Sentenza

La sentenza (dal latino sententia, derivato del verbo sentire, 'ritenere, giudicare'), in diritto, è il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice decide in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta, risolvendo le questioni in fatto ed in diritto proposte dalle parti, e affermando la verità processuale o verdetto.

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