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9 relazioni: Cause di estinzione del reato, Cause di non punibilità, Giudice, Illecito, Istituto giuridico, Maggiore età, Processo (diritto), Rinvio a giudizio (ordinamento italiano), Sentenza.
Cause di estinzione del reato
Le cause di estinzione del reato sono fatti giuridici che, nel codice penale italiano, annullano o cancellano la punibilità di un fatto costitutivo di reato.
Vedere Perdono giudiziale e Cause di estinzione del reato
Cause di non punibilità
Le cause di non punibilità sono le cause che neutralizzano o rendono non applicabile la sanzione associata a un precetto o norma penale; nel diritto penale italiano sono previste dall'articolo 384 del codice penale.
Vedere Perdono giudiziale e Cause di non punibilità
Giudice
Il termine giudice (dal latino iudex, derivato da ius, 'diritto', e dicere, 'dire, pronunziare'. Invariante al femminile, arcaico: giudicessa, giudichessa), in diritto, ha una doppia accezione, indicando sia l'organo che esercita la giurisdizione sia la persona fisica titolare di quest'organo (ossia il funzionario).
Vedere Perdono giudiziale e Giudice
Illecito
Illecito (o illegale), nel diritto, indica un comportamento umano contrario all'ordinamento giuridico, in quanto costituisce violazione di un dovere o di un obbligo posto da una norma giuridica (detta primaria), al quale un'altra norma (detta secondaria) ricollega una sanzione.
Vedere Perdono giudiziale e Illecito
Istituto giuridico
Un istituto giuridico, in diritto, indica il complesso di norme che regolano una medesima fattispecie. Fanno parte della nozione di istituto sia le norme che determinano la fattispecie sia quelle che riuniscono sotto una disciplina comune (cioè un gruppo di norme o regole) il verificarsi della fattispecie.
Vedere Perdono giudiziale e Istituto giuridico
Maggiore età
Per maggiore età si intende, in diritto, e in particolare in diritto civile, l'età alla quale il soggetto acquisisce, in linea di principio, la capacità di agire, cioè la capacità di porre in essere in autonomia contratti ed altri negozi giuridicamente validi.
Vedere Perdono giudiziale e Maggiore età
Processo (diritto)
Il processo (talvolta indicato come giudizio), in diritto, è il procedimento attraverso il quale viene esercitata la funzione giurisdizionale, e si conclude con una sentenza.
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Rinvio a giudizio (ordinamento italiano)
Il rinvio a giudizio nell'ordinamento giuridico italiano anticipa e predispone l'instaurazione del processo penale. È disciplinato dal codice di procedura penale italiano, all'.
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Sentenza
La sentenza (dal latino sententia, derivato del verbo sentire, 'ritenere, giudicare'), in diritto, è il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice decide in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta, risolvendo le questioni in fatto ed in diritto proposte dalle parti, e affermando la verità processuale o verdetto.