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Res iudicata pro veritate habetur

Indice Res iudicata pro veritate habetur

La locuzione res iudicata pro veritate habetur o accipiturUmberto Albanese,, Hoepli, Milano, 1993, p. 337.

Indice

  1. 13 relazioni: Brocardo, Codice civile italiano, Codice di procedura penale italiano, Cosa giudicata, Lingua latina, Locuzione, Ne bis in idem, Ordinamento giuridico, Processo (diritto), Processo civile, Processo penale, Res iudicata facit de albo nigrum, Sentenza.

Brocardo

Il brocardo o broccardo è una sintetica e antica massima giuridica, concisa e chiara, prevalentemente di tradizione latina (esistono anche brocardi germanici o anglosassoni), come ad esempio dura lex, sed lex.

Vedere Res iudicata pro veritate habetur e Brocardo

Codice civile italiano

Il codice civile italiano del 1942 è un corpo organico di disposizioni di diritto civile e di norme di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) e di norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI).

Vedere Res iudicata pro veritate habetur e Codice civile italiano

Codice di procedura penale italiano

Il codice di procedura penale è la raccolta sistematica delle norme che regolano il processo penale italiano.

Vedere Res iudicata pro veritate habetur e Codice di procedura penale italiano

Cosa giudicata

Giudicato o cosa giudicata, nel diritto processuale italiano, indica un provvedimento giurisdizionale divenuto ormai incontrovertibile, ossia non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari, o perché siano già decorsi i termini per impugnare o perché siano già stati esperiti tutti i mezzi d'impugnazione previsti.

Vedere Res iudicata pro veritate habetur e Cosa giudicata

Lingua latina

Il latino è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische.

Vedere Res iudicata pro veritate habetur e Lingua latina

Locuzione

Nelle grammatiche tradizionali e nei dizionari, per locuzione si intende un gruppo di parole in relazione grammaticale tra loro, costituente un'unità autonoma del lessico Gian Luigi Beccaria (a cura di), Dizionario di linguistica e di filologia, metrica e retorica, Einaudi, Torino, 2004, ISBN 978-88-06-16942-8, p.

Vedere Res iudicata pro veritate habetur e Locuzione

Ne bis in idem

Ne bis in idem è una locuzione latina che tradotta alla lettera significa «non due volte per la medesima cosa».

Vedere Res iudicata pro veritate habetur e Ne bis in idem

Ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico o legislativo, in diritto, indica l'insieme degli elementi normativi che regolano la vita di una comunità all'interno di un sistema giuridico (ad esempio uno Stato).

Vedere Res iudicata pro veritate habetur e Ordinamento giuridico

Processo (diritto)

Il processo (talvolta indicato coi sinonimi di causa e giudizio); in diritto, è il procedimento attraverso il quale viene esercitata la funzione giurisdizionale, e si conclude con una sentenza.

Vedere Res iudicata pro veritate habetur e Processo (diritto)

Processo civile

Il processo civile è uno strumento giuridico atto a dirimere controversie aventi ad oggetto il diritto privato.

Vedere Res iudicata pro veritate habetur e Processo civile

Processo penale

Il processo penale è un istituto del diritto processuale penale, oltre che il modo d'attuazione principale della tutela dei diritti sanciti dal diritto penale.

Vedere Res iudicata pro veritate habetur e Processo penale

Res iudicata facit de albo nigrum

La locuzione latina Res iudicata facit de albo nigrum è un brocardo, che è spesso utilizzato per affermare il carattere definitivo di una sentenza passata in giudicato.

Vedere Res iudicata pro veritate habetur e Res iudicata facit de albo nigrum

Sentenza

La sentenza (dal latino sententia, derivato del verbo sentire, 'ritenere, giudicare'), in diritto, è il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice decide in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta, risolvendo le questioni in fatto ed in diritto proposte dalle parti.

Vedere Res iudicata pro veritate habetur e Sentenza

Conosciuto come Res iudicata pro veritate accipitur.