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3 relazioni: Credito, Debitore, Diritto romano.
Credito
Il credito, in diritto, indica la situazione giuridica soggettiva attiva del rapporto obbligatorio, ossia il diritto del creditore all'esecuzione della prestazione dovuta dal debitore per effetto del debito da questi contratto.
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Debitore
Il debitore è colui al quale fa capo la situazione passiva di un rapporto obbligatorio; il soggetto che si trova in tale situazione (soggetto passivo appunto) è tenuto ad adempiere alla prestazione (oggetto del rapporto) nei confronti del creditore (soggetto attivo).
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Diritto romano
Il diritto romano è l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa tredici secoli, dalla fondazione di Roma (convenzionalmente il 753 a.C.) fino alla fine dell'Impero di Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano l'Italia fu invasa dai Longobardi: l'impero d'Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio, formalmente imperiale e romana, si allontanò sempre più dall'eredità dell'antica Roma e della sua civiltà (anche giuridica).
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