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Traditio

Indice Traditio

La traditio era la forma più semplice di trasferimento del possesso (nella legge romana), in quanto consisteva nella materiale consegna del bene; la stessa traditio tuttavia, se accompagnata da iusta causa ed animus dominii trasferendi, trasferiva, per le res nec mancipi, addirittura la piena proprietà.

Indice

  1. 4 relazioni: Brevi manu, Fatto giuridico, Negozio giuridico, Res nec mancipi.

Brevi manu

Brevi manu, letteralmente tradotto dal latino, significa con mano breve (direttamente, di persona). L'espressione si riferisce a cosa consegnata da mano a mano, senza interposta persona.

Vedere Traditio e Brevi manu

Fatto giuridico

Con fatto giuridico, in diritto, si indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi del fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico.

Vedere Traditio e Fatto giuridico

Negozio giuridico

Un negozio giuridico (o atto negoziale), secondo il diritto italiano, è un atto di autonomia privata. È una costruzione nata nella pandettistica tedesca che ha avuto un grande influsso sulla dottrina italiana.

Vedere Traditio e Negozio giuridico

Res nec mancipi

In diritto romano la locuzione res nec mancipi indica i beni di importanza meramente individuale, non connotati quindi da una preminente importanza sociale e da un valore economico-sociale di rilievo.

Vedere Traditio e Res nec mancipi