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9 relazioni: Codice di procedura penale (Italia), Magistrato, Organo monocratico, Pena, Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, Pubblico ministero, Reato, Tribunale ordinario, Udienza preliminare.
Codice di procedura penale (Italia)
Il codice di procedura penale è la raccolta sistematica delle norme che regolano il processo penale italiano. L'attuale codice di procedura penale, detto anche "codice Pisapia-Vassalli", fu introdotto con il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
Magistrato
Un magistrato (dal latino magistratus) è il titolare di un ufficio pubblico (in latino magisterium). Più specificamente, il termine designa funzionari investiti delle funzioni di giudice e, in certi ordinamenti, di pubblico ministero.
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Organo monocratico
Un organo monocratico, in diritto, identifica quegli organi e uffici il cui titolare è una sola persona fisica, in contrapposizione agli organi collegiali che, invece, hanno una pluralità di titolari che formano un collegio.
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Pena
Una pena, in diritto, indica una sanzione predisposta per la violazione di un precetto penale comminata secondo il diritto penale. È erogata dall'autorità giudiziaria, con le forme e le garanzie previste dalla legge.
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Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocrarica, nel diritto processuale penale italiano, è il procedimento penale differenziato che si caratterizza per la presenza di un solo componente della magistratura italiana nella funzione decisoria.
Pubblico ministero
Il pubblico ministero (abbreviato PM) è un rappresentante legale negli stati con il sistema del contraddittorio di common law o il sistema inquisitorio di civil law, articolato in più uffici e preposto, principalmente, all'esercizio dell'azione penale.
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Reato
Il reato, in diritto, è un comportamento che la legge espressamente punisce con una sanzione particolarmente afflittiva, denominata "sanzione penale" (principio di tassatività).
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Tribunale ordinario
Il tribunale ordinario, nell'ordinamento giudiziario italiano, è l'organo giurisdizionale deputato a conoscere, in primo grado, delle cause civili e dei reati che non appartengono alla competenza verticale di altri giudici ordinari, nonché, in sede di appello, delle sentenze pronunciate in primo grado dal giudice di pace.
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Udienza preliminare
Nel diritto processuale penale, l'udienza preliminare è nata ed è stata strutturata come un'udienza filtro, svolta in camera di consiglio, funzionale ad impedire il passaggio in dibattimento di imputazioni azzardate, ma non ha ad oggetto la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato.
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