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Azione legale e Fallimento (ordinamento italiano)

Scorciatoie: Differenze, Analogie, Jaccard somiglianza Coefficiente, Riferimenti.

Differenza tra Azione legale e Fallimento (ordinamento italiano)

Azione legale vs. Fallimento (ordinamento italiano)

L'azione legale (spesso detta anche causa legale) è, nel diritto, il potere attribuito ad un soggetto giuridico di provocare l'esercizio della giurisdizione da parte di un giudice. Il fallimento, nell'ordinamento giuridico italiano, è una procedura concorsuale liquidatoria, finalizzata alla soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore, a cui si può ricorrere in presenza di determinati requisiti.

Analogie tra Azione legale e Fallimento (ordinamento italiano)

Azione legale e Fallimento (ordinamento italiano) hanno 14 punti in comune (in Unionpedia): Attore (diritto), Azione legale, Contumacia, Cosa giudicata, Diritto, Eccezione (diritto), Interesse soggettivo (diritto), Onere della prova, Organo (diritto), Pubblico ministero, Rapporto giuridico, Ricorso (ordinamento civile italiano), Sentenza, Titolo (diritto).

Attore (diritto)

L'attore, nel diritto processuale, è colui che agisce in sede giurisdizionale per far valere un proprio diritto.

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Azione legale

L'azione legale (spesso detta anche causa legale) è, nel diritto, il potere attribuito ad un soggetto giuridico di provocare l'esercizio della giurisdizione da parte di un giudice.

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Contumacia

La contumacia, nel diritto e specialmente nel diritto processuale penale e civile, indica la condizione di chi, pur avendo l'obbligo di costituirsi dinanzi al giudice che esamina un processo che lo riguardi, omette di farlo.

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Cosa giudicata

Giudicato o cosa giudicata (dal latino res iudicata) è l'effetto che, in un procedimento giudiziario, discende dalla preesistenza di una sentenza recante un accertamento definitivo sullo stesso oggetto: questo effetto di impedimento si traduce in rispetto e subordinazione a quanto già deciso in un precedente processo.

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Diritto

Il diritto, inteso in un senso oggettivo, è il sistema delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico ovvero può indicare le norme regolanti un suo settore particolare, quindi inteso come una determinata disciplina, ma lo stesso termine, in un senso soggettivo, è un sinonimo di potere o facoltà; estesivamente, tale termine indica, perciò, anche la giurisprudenza.

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Eccezione (diritto)

Una eccezione, nel diritto processuale, indica un fatto giuridico introdotto nel processo che estingue, modifica o impedisce l'efficacia dei fatti su cui si fonda la domanda di chi ha esercitato l'azione (fatti costitutivi).

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Interesse soggettivo (diritto)

Il termine interesse è utilizzato nel diritto tipicamente per designare un movente, delle azioni umane, la tensione che spinge l'uomo verso uno scopo, un bene diretta a conseguirlo o a conservarlo.

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Onere della prova

L'onere della prova è un principio logico-argomentativo in base al quale chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso.

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Organo (diritto)

Organo, in diritto, indica una persona giuridica o una persona fisica o l'insieme di persone fisiche che agisce per essa, compiendo atti giuridici.

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Pubblico ministero

Il pubblico ministero (abbreviato PM) è un rappresentante legale negli stati con il sistema del contraddittorio di common law o il sistema inquisitorio di civil law, articolato in più uffici e preposto, principalmente, all'esercizio dell'azione penale.

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Rapporto giuridico

Un rapporto giuridico è ogni relazione sociale giuridicamente rilevante tra soggetti del diritto, disciplinata e prevista da un dato ordinamento giuridico.

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Ricorso (ordinamento civile italiano)

Il ricorso, in diritto, è uno degli atti introduttivi del processo e consiste nella richiesta fatta da un soggetto ad un'autorità, di esaminare una determinata situazione al fine di ottenere un provvedimento.

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Sentenza

La sentenza (dal latino sententia, derivato del verbo sentire, 'ritenere, giudicare'), in diritto, è il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice decide in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta, risolvendo le questioni in fatto ed in diritto proposte dalle parti, e affermando la verità processuale o verdetto.

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Titolo (diritto)

Un titolo (o la causa adquirendi), in diritto, è il fatto o l'atto giuridico dal quale deriva l'acquisto di una situazione giuridica soggettiva da parte di un soggetto di diritto cui è ascrivibile.

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La lista di cui sopra risponde alle seguenti domande

Confronto tra Azione legale e Fallimento (ordinamento italiano)

Azione legale ha 58 relazioni, mentre Fallimento (ordinamento italiano) ha 191. Come hanno in comune 14, l'indice di Jaccard è 5.62% = 14 / (58 + 191).

Riferimenti

Questo articolo mostra la relazione tra Azione legale e Fallimento (ordinamento italiano). Per accedere a ogni articolo dal quale è stato estratto informazioni, visitare: