Pignoramento e Ufficiale giudiziario
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Differenza tra Pignoramento e Ufficiale giudiziario
Pignoramento vs. Ufficiale giudiziario
Nel diritto italiano, si definisce pignoramento l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata. È l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso assoggettati e i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile italiano (artt. da 491 a 497). Il termine ufficiale giudiziario, in diritto, indica un funzionario con varie competenze ed attribuzioni nell'ordinamento giudiziario. lUnion International des Huissiers de Justice (UIHJ) riunisce a livello internazionale gli ufficiali giudiziari e le figure corrispondenti di 69 paesi.
Analogie tra Pignoramento e Ufficiale giudiziario
Pignoramento e Ufficiale giudiziario hanno 0 punti in comune (in Unionpedia).
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Confronto tra Pignoramento e Ufficiale giudiziario
Pignoramento ha 46 relazioni, mentre Ufficiale giudiziario ha 24. Come hanno in comune 0, l'indice di Jaccard è 0.00% = 0 / (46 + 24).
Riferimenti
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