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Fonte di produzione

Indice Fonte di produzione

Le fonti di produzione, nel diritto, sono quegli strumenti tecnici predisposti o riconosciuti dall'ordinamento, che servono a dettare quali siano le fonti del diritto che producono le norme giuridiche e tutto il sistema normativo di un determinato ordinamento giuridico.

Indice

  1. 5 relazioni: Diritto canonico (Chiesa cattolica), Fonte del diritto, Fonti di cognizione, Giurisprudenza, Vitalizio del parlamentare.

Diritto canonico (Chiesa cattolica)

Il diritto canonico della Chiesa cattolica (in latino ius canonicum) è l’insieme di norme giuridiche di diritto positivo o naturale, regolamenti e documenti dottrinali formulati da una legittima autorità ecclesiastica al fine di regolare l'attività della Chiesa cattolica e dei suoi fedeli nonché le sue relazioni con la società esterna.

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Fonte del diritto

Con fonte del diritto la teoria generale del diritto indica ogni atto giuridico avente forza di legge o altro elemento in forza del quale vengano emanate, modificate o eliminate le norme giuridiche in un determinato ambito giuridico.

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Fonti di cognizione

In generale, in ambito giuridico, si definisce fonte del diritto un atto o un fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè ad innovare l'ordinamento giuridico stesso.

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Giurisprudenza

La giurisprudenza (termine derivante dal latino iurisprudentia, sostantivato dall'aggettivo iurisprudens, cioè prudens iuris: «esperto del diritto», o «scienze giuridiche») è la disciplina che studia il diritto e la sua interpretazione giuridica.

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Vitalizio del parlamentare

Il vitalizio del parlamentare è una erogazione mensile godibile, al termine del mandato parlamentare, in base al conseguimento di alcuni requisiti di anzianità di permanenza nelle funzioni elettive.

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Conosciuto come Fonti di produzione.