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Fonte di produzione

Indice Fonte di produzione

Le fonti di produzione, nel diritto, sono quegli strumenti tecnici predisposti o riconosciuti dall'ordinamento che servono a produrre le norme giuridiche e, dunque, tutto il sistema normativo di un determinato ordinamento giuridico.

4 relazioni: Fonte del diritto, Fonti di cognizione, Giurisprudenza, Vitalizio del parlamentare.

Fonte del diritto

Con fonte del diritto s'intende, in diritto, ogni atto e ogni fatto a cui un ordinamento giuridico (a livello statale, locale o federale) riconosce la capacità di far sorgere, modificare o estinguere delle norme giuridiche.

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Fonti di cognizione

In generale, in ambito giuridico, si definisce fonte del diritto un atto o un fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè ad innovare l'ordinamento giuridico stesso.

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Giurisprudenza

La giurisprudenza (termine derivante dalla lingua latina iurisprudentia, deriv. di iurisprudens, cioè prudens iuris: esperto del diritto) è la scienza che studia il diritto e la sua interpretazione.

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Vitalizio del parlamentare

Il vitalizio del parlamentare è una indennità che assume carattere di rendita concessa al termine del mandato parlamentare e che si protrae "vita natural durante", al conseguimento di alcuni requisiti di anzianità di permanenza nelle funzioni elettive.

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Fonti di produzione.

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