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Ius civile

Indice Ius civile

Lo Ius civile è quella parte del diritto romano derivato dai mores maiorum, dalle XII tavole e dalla loro interpretatio e sviluppatosi poi nel periodo preclassico per opera soprattutto dei giuristi.

Indice

  1. 50 relazioni: Actio Pauliana, Adriano, Cittadinanza romana, Civiltà romana, Condictio, Contratto, Diritto oggettivo, Diritto romano, Dominium ex iure Quiritium, Editto pretorio, Enciclopedismo, Età traianea e adrianea, Gaio Trebazio Testa, Gens Mucia, Giusnaturalismo, In bonis habere, Istituzioni di Paolo, Ius civile vetus, Ius commercii, Ius edicendi, Ius gentium, Ius honorarium, Ius Quiritium, Legato (diritto), Leggi delle XII tavole, Lex mercatoria, Lucio Calpurnio Pisone Liciniano, Mancipatio, Manio Manilio, Manomissione, Mos maiorum, Oberto Foglietta, Papa Callisto I, Patria potestas, Peculium, Possessio, Pretore (storia romana), Processo formulare romano, Quasi delitto, Quinto Mucio Scevola (console 95 a.C.), Res publica christiana, Salvio Giuliano, Servitù (diritto), Soluti retentio, Storia del diritto romano (753 - 451 a.C.), Storia della Repubblica romana (509-264 a.C.), Terminologia giuridica latina, Tres qui fundaverunt ius civile, Ulpiano, Usucapio.

Actio Pauliana

L'Actio Pauliana è un'azione utile ovvero inserita dal pretore nell'editto per tutelare una situazione altrimenti iniqua secondo ius civile, e fittizia ovvero per rendere effettiva lazione iure civili il pretore inseriva una finzione grazie alla quale il giudice avrebbe potuto considerare un fatto giudicando equamente.

Vedere Ius civile e Actio Pauliana

Adriano

Successore di Traiano, fu uno dei "buoni imperatori" secondo lo storico Edward Gibbon. Colto e appassionato ammiratore della cultura greca, viaggiò per tutto l'impero e valorizzò le province.

Vedere Ius civile e Adriano

Cittadinanza romana

Lo status di cittadino romano apparteneva ai membri della comunità politica romana, in quanto cittadini della città di Roma (civis Romanus); fuori dall'Italia non era legato all'essere un abitante di uno dei domini romani, almeno fino alla Constitutio Antoniniana, emanata dall'imperatore Caracalla nel 212, che concedeva la cittadinanza a tutte le popolazioni abitanti entro i confini dell'Impero.

Vedere Ius civile e Cittadinanza romana

Civiltà romana

La civiltà romana è la civiltà fondata nell'antichità dai Romani, una popolazione indoeuropea di ceppo italico e appartenente nello specifico al gruppo dei popoli latino-falisci, stanziatisi in epoca protostorica nell'attuale Lazio, la quale riuscì, a partire dal V secolo a.C., ad estendere il proprio predominio sull'Italia e, successivamente, sull'intero bacino del Mediterraneo e in gran parte dell'Europa centro-occidentale.

Vedere Ius civile e Civiltà romana

Condictio

La condictio era un actio con intentio certa esperita nel diritto romano per perseguire crediti di certa pecunia e certa res, ma anche da un punto di vista contrattuale in caso di cosiddette obbligazioni quasi ex contractu (ovvero per quei casi di rapporti obbligatori mancanti di accordo).

Vedere Ius civile e Condictio

Contratto

Un contratto è un istituto giuridico che vincola due o più parti tra di loro. Il procedimento che porta alla sua stipula è detto contrattazione.

Vedere Ius civile e Contratto

Diritto oggettivo

Il diritto oggettivo è l'insieme di norme giuridiche che disciplinano le relazioni di un gruppo organizzato di persone. Tali norme, a differenza di quelle religiose e morali, sono le uniche coercitive, ossia obbligatorie per tutti gli appartenenti allo stato-comunità.

Vedere Ius civile e Diritto oggettivo

Diritto romano

Il diritto romano è l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa tredici secoli, dalla fondazione di Roma (convenzionalmente il 753 a.C.) fino alla fine dell'Impero di Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano l'Italia fu invasa dai Longobardi: l'impero d'Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio, formalmente imperiale e romana, si allontanò sempre più dall'eredità dell'antica Roma e della sua civiltà (anche giuridica).

Vedere Ius civile e Diritto romano

Dominium ex iure Quiritium

In diritto romano l'istituto del dominium ex iure Quiritium (letteralmente: dominio secondo il diritto dei Quiriti) designava in origine l'appartenenza piena ed esclusiva di una res a un individuo, situazione riconosciuta e tutelata dal risalente ius civile.

Vedere Ius civile e Dominium ex iure Quiritium

Editto pretorio

Leditto pretorio era, nell'antica Roma, una particolare forma di editto programmatico quale orientativo dell'attività del pretore.

Vedere Ius civile e Editto pretorio

Enciclopedismo

LEnciclopedismo è una prospettiva che punta ad includere un ampio spettro di conoscenze in una singola opera. Il termine comprende, sia le enciclopedie vere e proprie, che i generi relativi, nei quali la capacità di comprendere abbracciare tutta la conoscenza è una caratteristica specifica.

Vedere Ius civile e Enciclopedismo

Età traianea e adrianea

La cosiddetta età traianea e adrianea rappresentò, nell'ambito dell'intera storia romana, uno dei momenti migliori, dei due “secoli d'oro” dell'Impero romano.

Vedere Ius civile e Età traianea e adrianea

Gaio Trebazio Testa

Fu in stretti rapporti di amicizia e confidenza con Cesare, Augusto, Orazio, Mecenate oltre che con Cicerone, col quale intrattenne un fitto epistolario e che gli dedicò i Topica, un resoconto dell'omonima opera di Aristotele.

Vedere Ius civile e Gaio Trebazio Testa

Gens Mucia

La gens Mucia era un'antichissima e nobile famiglia patrizia romana. Venne menzionata per la prima volta nel primo periodo della Repubblica.

Vedere Ius civile e Gens Mucia

Giusnaturalismo

Il giusnaturalismo è una corrente filosofico-giuridica che presuppone l'esistenza di una norma di condotta intersoggettiva, universalmente valida e immutabile, fondata su una peculiare idea di natura, e per questo detta legge di natura o diritto naturale (in latino ius naturale, «diritto di natura»).

Vedere Ius civile e Giusnaturalismo

In bonis habere

L'in bonis habere era un istituto del diritto romano. L'acquisto del dominium ex iure Quiritium era subordinato per le res mancipi al compimento di un atto solenne (mancipatio o in iure cessio) che consentiva all'acquirente di diventare dominus.

Vedere Ius civile e In bonis habere

Istituzioni di Paolo

Le Istituzioni sono un manuale di diritto civile romano in due libri, scritto dal giureconsulto Paolo nel III secolo d.C. I soli quattro frammenti superstiti (di cui tre contenuti nel Digesto e un quarto tramandato da Boezio), concernenti il possesso, le servitù prediali, le obbligazioni e le doti, sono stati raccolti dal romanista tedesco Otto Lenel nella sua Palingenesia iuris civilis, dove ha tentato di ricostruire le opere dei giuristi romani.

Vedere Ius civile e Istituzioni di Paolo

Ius civile vetus

Lo Ius civile vetus fu il nucleo dell'ordinamento giuridico romano durante l'epoca preclassica. Fonti dello Ius civile vetus erano i Mores maiorum, le leges dello ius legitimus vetus e la Interpretatio Prudentium, non più esercitata dai Pontifices bensì dai prudentes (giuristi laici).

Vedere Ius civile e Ius civile vetus

Ius commercii

Lo ius commercii era una prerogativa conferita fin dalla nascita ai soli cittadini romani per il libero commercio nell'Antica Roma, ovvero costituiva la capacità svolgere l'attività commerciale, utilizzando gli atti librali tipici dello ius civile da compiersi per aes et libram.

Vedere Ius civile e Ius commercii

Ius edicendi

Lo ius edicendi è la potestà per i magistrati romani di emanare editti, inizialmente inteso come il programma che il praetor urbanus e quello peregrinus emanava dicendo quali sarebbero state le regole che avrebbe seguito nella sua opera di integrazione dello ius civile Il giurista romano Gaio ricorda che analogo potere spettava anche ai presidi delle provincie senatorie e agli edili curuli: Questo il brano delle sue Istituzioni.

Vedere Ius civile e Ius edicendi

Ius gentium

Nel diritto romano, lo ius gentium è l'insieme di regole che ha la sua fonte nella naturalis ratio e che viene osservato in eguale misura tra tutti i popoli.

Vedere Ius civile e Ius gentium

Ius honorarium

Il ius honorarium è il sistema di norme che nel periodo successivo al 367 a.C. venne introdotto dai magistrati romani (principalmente dal praetor) al fine di colmare le lacune dell'ormai obsoleto ius civile, sempre più inadeguato a regolare la crescente società di Roma in un periodo di grande espansione geografica, militare ed economica.

Vedere Ius civile e Ius honorarium

Ius Quiritium

Con la locuzione Ius quiritium si parla del primo sistema giuridico arcaico romano, adatto ad una società ristretta cioè quella dei soggetti qualificati Quiriti, elaborato da una serie di organismi "politici" quali la civitas, le gentes e le familiae era incentrato soprattutto nel diritto familiare e dominicale ed era elaborato con regole giuridico-religiose.

Vedere Ius civile e Ius Quiritium

Legato (diritto)

Il legato, in diritto, indica la successione a causa di morte con cui l'autore di un testamento attribuisce a un soggetto da lui indicato nominativamente, detto legatario, singoli beni a carico dell'eredità.

Vedere Ius civile e Legato (diritto)

Leggi delle XII tavole

Le leggi delle XII tavole (duodecim tabulae; duodecim tabularum leges) sono un corpo di leggi compilato nel 451-450 a.C. dai decemviri legibus scribundis, contenenti regole di diritto privato, di diritto pubblico e di diritto sacro.

Vedere Ius civile e Leggi delle XII tavole

Lex mercatoria

La Lex mercatoria è un sistema di norme e regole di tipo consuetudinario, nate in forma spontanea tra gli appartenenti a determinati settori commerciali (ad es. nel settore del credito, dei trasporti di merci o persone, delle assicurazioni ecc., e più recentemente nelle transazioni informatiche), finalizzato alla regolamentazione di rapporti contrattuali ed extracontrattuali aventi elementi di internazionalità.

Vedere Ius civile e Lex mercatoria

Lucio Calpurnio Pisone Liciniano

Nato nel 38 probabilmente a Roma, Lucio Calpurnio Pisone discendeva sia dal lato paterno sia dal lato materno da alcune delle più antiche famiglie della nobilitas romana.

Vedere Ius civile e Lucio Calpurnio Pisone Liciniano

Mancipatio

Nel diritto romano, la mancipatio era un negozio solenne, di origini molto antiche, traslativo dello ius Quiritium (il nucleo più antico del diritto romano) e poi dello ius civile, su persone o cose che proprio in quanto scambiabili necessariamente tramite questo atto vennero definiti res mancipi.

Vedere Ius civile e Mancipatio

Manio Manilio

, console nel 149 a.C.

Vedere Ius civile e Manio Manilio

Manomissione

Con il termine manomissione (manumissio) si indica in diritto romano l'atto con cui il proprietario libera un servo dalla schiavitù. All'interno della disciplina giuridica romana classica erano conosciute tre forme di manomissione: la manumissio vindicta, la manumissio testamento e la manumissio censu.

Vedere Ius civile e Manomissione

Mos maiorum

Il Mos maiorum (dal latino mōs maiōrum, letteralmente «usanza, costume degli antenati») rappresenta il nucleo della morale tradizionale della civiltà romana.

Vedere Ius civile e Mos maiorum

Oberto Foglietta

Nacque intorno al 1518 da Giambattista, appartenente ad una famiglia di notai, e fu il fratello maggiore del poeta Paolo. Nel 1528 la sua famiglia entrò nell'albergo Cattaneo.

Vedere Ius civile e Oberto Foglietta

Papa Callisto I

Quasi tutte le notizie sulla sua figura si devono a Ippolito di Roma. Callisto sarebbe stato uno schiavo e un malversatore del denaro del suo padrone Carpoforo, un liberto imperiale; fuggì e fu riacciuffato, venendo condannato alla macina.

Vedere Ius civile e Papa Callisto I

Patria potestas

L'istituto della patria potestà era proprio dei cittadini romani, come già si evince dalle Istituzioni di Gaio: Ciò si realizzava concretamente col fatto che i poteri e i privilegi derivati da tale istituto non erano esercitabili né acquisibili dai cittadini stranieri, nemmeno ottenendo la cittadinanza romana, a meno che non intervenisse un apposito provvedimento.

Vedere Ius civile e Patria potestas

Peculium

Il peculium è un istituto che nel diritto romano, più precisamente nello ius civile, indicava la donazione di una certa quantità di beni (inizialmente solo una somma di denaro, più avanti anche servi e immobili) che il dominus (avente potestà) metteva a disposizione del filius o del servus (soggetti a potestà).

Vedere Ius civile e Peculium

Possessio

Possessio è un termine, che nel diritto romano sta ad indicare una situazione di possesso, generalmente costituita.

Vedere Ius civile e Possessio

Pretore (storia romana)

Il pretore, in latino praetor, era un magistrato romano dotato di imperium e iurisdictio. Il suo mandato era di un anno e faceva parte di un collegio di 8 funzionari.

Vedere Ius civile e Pretore (storia romana)

Processo formulare romano

Il processo formulare, nel diritto dell'antica Roma, costituì il procedimento processuale ordinario dal III secolo a.C. e per tutto il periodo classico, nato per l'esigenza di offrire tutela anche a coloro che non potevano esercitare le legis actiones, cioè i non cittadini romani e di tutelare nuove situazioni giuridiche nate con l'espansione dei territori romani.

Vedere Ius civile e Processo formulare romano

Quasi delitto

Il quasi delitto è un concetto giuridico introdotto nel diritto romano per ricomprendere i fatti e gli atti giuridici illeciti, diversi da un delitto, fonti di obbligazioni equiparate a quelle nascenti da delitto (il termine deriva, infatti, dall'espressione obligatio quasi ex delictu, 'obbligazione come da delitto').

Vedere Ius civile e Quasi delitto

Quinto Mucio Scevola (console 95 a.C.)

Appartenente alla gens Mucia, Quinto Mucio Scevola, figlio di Publio Mucio, è considerato uno dei più grandi giuristi della storia del diritto romano e in parte l'artefice dell'introduzione, nella giurisprudenza romana, del metodo dialettico e diairetico, mutuato dal pensiero filosofico greco.

Vedere Ius civile e Quinto Mucio Scevola (console 95 a.C.)

Res publica christiana

Res Publica Christiana (o anche, semplicemente, Christianitas) era, nel Medioevo, il modo di definire l'Europa. Fu coniata dall'Imperatore Federico II come superamento stesso dell'Idea di Impero delle Monarchie, ma di Corpus Saecularium Principum che salvaguarda i diritti umani e la giustizia universale, in cui il potere e l'autorità stessa dell'imperatore è quello del signore universale.

Vedere Ius civile e Res publica christiana

Salvio Giuliano

Sulla base delle fonti romane il luogo di nascita di Salvio Giuliano è collocato ad Hadrumetum, l'odierna Susa in Tunisia, allora colonia romana.

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Servitù (diritto)

Una servitù (o servitù prediale nel caso di terreni), nel lessico giuridico, indica un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, consistente nel peso o limitazione imposto a un fondo (detto servente) per l'utilità di un altro fondo (detto dominante) appartenente a un'altra persona (art.

Vedere Ius civile e Servitù (diritto)

Soluti retentio

Con soluti retentio, nel diritto civile, ci si riferisce a una caratteristica dell'obbligazione naturale, cioè che deriva da obblighi morali o sociali non sanzionati dal diritto, come il pagamento di un debito prescritto e sta a indicare l'impossibilità del debitore che ha eseguito una prestazione oggetto dell'obbligazione naturale, di ripetere, cioè riavere indietro, quanto ha spontaneamente prestato, pur non essendovi stata fino a quel momento coercibilità.

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Storia del diritto romano (753 - 451 a.C.)

Nella storia del diritto romano il periodo 753 - 451 a.C. (periodo arcaico o primitivo) rappresentò la prima fase del diritto romano che, dalla fondazione di Roma (753 a.C.) all'emanazione delle leggi delle XII tavole (451-449 a.C.), corrispondeva grosso modo al periodo monarchico ed a quello della iniziale costituzione della Repubblica romana.

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Storia della Repubblica romana (509-264 a.C.)

Per storia della Repubblica romana (509-264 a.C.) si intende il periodo repubblicano di Roma compreso tra la fine della monarchia e l'inizio della prima guerra punica.

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Terminologia giuridica latina

La lista di termini legali latini si riferisce a quei termini entrati soprattutto nel common law. Il diritto di origine anglosassone si distacca dalla tradizione del diritto giustinianeo e attraverso esso, del diritto romano, ma gli uomini di cultura parlavano spesso latino e pertanto molti termini latini divennero usuali anche nel diritto inglese e, attraverso esso, in quello statunitense.

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Tres qui fundaverunt ius civile

Con il termine tres qui fundaverunt ius civile si indicano tre giuristi, emersi nel 150 a.C.: Manio Manilio Nepote, Marco Giunio Bruto e Publio Muzio Scevola.

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Ulpiano

Nato a Tiro, nell'allora provincia romana della Siria, attorno al 170, Ulpiano fu fra gli esponenti più importanti della giurisprudenza romana del suo tempo: formulò e sistemò molte norme del diritto amministrativo, diritto civile romano dell'epoca, che rimangono tutt'oggi a fondamento del diritto moderno e materia di studio nelle facoltà di giurisprudenza.

Vedere Ius civile e Ulpiano

Usucapio

Lusucapio (usucapione in italiano) nel diritto romano è un modo di acquisto della proprietà di diritto civile e, secondo la moderna dogmatica, a titolo originario.

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Conosciuto come Jus civile.