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Efficacia (diritto)

Indice Efficacia (diritto)

L'efficacia dell'atto o fatto giuridico è la possibilità di produrre gli effetti giuridici che una norma dell'ordinamento ricollega all'atto o fatto stesso.

Indice

  1. 22 relazioni: Atto giuridico, Codice civile (Italia), Condizione, Contratto, Diritto positivo, Effetto giuridico, Fatto giuridico, Garanzia, Negozio giuridico unilaterale, Norma giuridica, Principio di irretroattività (ordinamento italiano), Principio di legalità, Procedimento, Provvedimento, Provvedimento amministrativo, Pubblicità giuridica, Qualificazione giuridica, Rapporto giuridico, Retroattività, Termine (diritto), Terzo (diritto), Validità (diritto).

Atto giuridico

Un atto giuridico, in diritto, è un fatto giuridico consistente in un comportamento umano rilevante per l'ordinamento giuridico in quanto volontario.

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Codice civile (Italia)

Il codice civile in Italia è un corpo organico di disposizioni di diritto civile e di norme giuridiche di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) e di norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI).

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Condizione

La condizione, in diritto, è un avvenimento futuro ed incerto, al verificarsi del quale è subordinata l'iniziale efficacia di un negozio giuridico o di una sua clausola (condizione sospensiva), oppure la cessazione degli effetti del negozio giuridico o di una sua clausola (condizione risolutiva).

Vedere Efficacia (diritto) e Condizione

Contratto

Un contratto è un istituto giuridico che vincola due o più parti tra di loro. Il procedimento che porta alla sua stipula è detto contrattazione.

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Diritto positivo

Il diritto positivo (ius in civitate positum) è il diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale e spazio di tempo, creato ed imposto da uno Stato sovrano mediante norme giuridiche e volto a regolamentare il comportamento dei propri cittadini.

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Effetto giuridico

L'effetto giuridico è la nascita, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico in conseguenza dell'accadimento di fatti giuridici che realizzano una fattispecie prevista da una norma giuridica.

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Fatto giuridico

Con fatto giuridico, in diritto, si indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi del fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico.

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Garanzia

La garanzia consiste nella tutela delle esigenze economiche di un soggetto. Essa può anche essere rappresentata, in un rapporto tra due o più soggetti, da un soggetto (garante) che si fa carico appunto di garantire un altro (garantito).

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Negozio giuridico unilaterale

Il negozio giuridico unilaterale è un negozio giuridico costituito dalla dichiarazione di volontà, espressa o tacita, di una sola parte; insieme alle dichiarazioni di scienza, fanno parte degli atti unilaterali in diritto privato.

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Norma giuridica

Una norma giuridica, in diritto, indica una regola di condotta, il cui insieme concorre a disciplinare la vita organizzata. Dal punto di vista linguistico essa si costituisce di un precetto e di un testo, da non confondere l'uno con l'altro, avente la capacità di determinare, in maniera tendenzialmente stabile, l'ordinamento giuridico generale (ossia il diritto oggettivo).

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Principio di irretroattività (ordinamento italiano)

Il principio di irretroattività, nell'ordinamento giuridico italiano, è contemplato.

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Principio di legalità

Il principio di legalità, in diritto, afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo la legge. Tale principio ammette che il potere venga esercitato in modo discrezionale, ma non in modo arbitrario, rispettando tutti i regolamenti sull'ordine.

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Procedimento

Il procedimento può essere definito come una sequenza di atti giuridici, posti in essere da uno o più soggetti, necessaria per la validità e l'efficacia dell'atto terminale del procedimento stesso (il provvedimento), attraverso il quale viene esercitata una pubblica potestà.

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Provvedimento

Il provvedimento, in diritto, nel significato più generale del termine, è l'atto giuridico adottato nell'esercizio di un pubblico potere, di regola tramite un procedimento, di cui è l'atto terminale.

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Provvedimento amministrativo

Il provvedimento amministrativo è l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo, con cui si manifesta la volontà di una pubblica amministrazione.

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Pubblicità giuridica

I mezzi di pubblicità giuridica (o legale) sono predisposti dall'ordinamento per rendere facilmente conoscibili determinati fatti e atti giuridici, dando agli interessati la possibilità oggettiva di venirne a conoscenza, in modo da assicurare la certezza dei rapporti giuridici.

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Qualificazione giuridica

La qualificazione giuridica, nel diritto, indica la relazione intercorrente tra una norma giuridica e un fatto o atto giuridico. La norma giuridica può prevedere, nella sua fattispecie astratta, meri fatti giuridici o atti giuridici, ivi compresi i fatti e gli atti normativi.

Vedere Efficacia (diritto) e Qualificazione giuridica

Rapporto giuridico

Un rapporto giuridico è ogni relazione sociale giuridicamente rilevante tra soggetti del diritto, disciplinata e prevista da un dato ordinamento giuridico.

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Retroattività

La retroattività è la capacità di un atto, in genere di natura normativa, di estendere la sua efficacia anche al tempo precedente a quello della sua emanazione o della sua entrata in vigore.

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Termine (diritto)

Il termine è un evento futuro e certo al cui verificarsi (la scadenza del termine) l'ordinamento giuridico subordina determinati effetti giuridici.

Vedere Efficacia (diritto) e Termine (diritto)

Terzo (diritto)

Il terzo, in diritto, è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle parti: in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte.

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Validità (diritto)

La validità, così come il suo opposto, l'invalidità, nel diritto, possono essere riferite a una norma o a un atto giuridico o amministrativo.

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Conosciuto come Opponibilità.