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19 relazioni: Albo pretorio, Ammenda, Camera di consiglio, Concilio di Trento, Corte costituzionale (Italia), Decreto Tametsi, Impedimenti matrimoniali, Interesse legittimo, Matrimonio, Opposizione al matrimonio, Pubblico ministero, Residenza (diritto), Rito italiano del matrimonio, Stato civile, Terzo (diritto), Tribunale, Ufficiale (funzionario), Ufficiale dello stato civile, Unione civile (ordinamento italiano).
- Diritto inglese
Albo pretorio
L'albo pretorio (detto talvolta anche albo municipale se presso un comune italiano) indica, in Italia, un apposito spazio presso il quale le pubbliche amministrazioni italiane affiggono per legge notizie e avvisi di interesse pubblico per la collettività.
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Ammenda
L'ammenda è una pena pecuniaria. In alcuni ordinamenti (come Francia, Belgio e altri paesi francofoni) il termine designa la pena pecuniaria in generale.
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Camera di consiglio
La camera di consiglio, in diritto, indica sia il luogo materiale in cui il giudice si ritira per la decisione della causa sia una modalità particolare, meno formale, con cui si procede alla determinazione della controversia.
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Concilio di Trento
Il concilio di Trento o concilio Tridentino fu il XIX concilio ecumenico della Chiesa cattolica, convocato per reagire alla diffusione della riforma protestante in Europa.
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Corte costituzionale (Italia)
La Corte costituzionale, nell'ordinamento italiano, è il più importante organo di garanzia costituzionaleArt. 134 cost... I suoi compiti sono di.
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Decreto Tametsi
Il decreto Tametsi emanato dal Concilio di Trento è il decreto canonico che ha regolato la forma del matrimonio fino all'emanazione del decreto Ne Temere del 1907 e poi del Codice di diritto canonico (1917).
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Impedimenti matrimoniali
Gli impedimenti matrimoniali sono delle condizioni che la legge considera incompatibili con l'assunzione del vincolo matrimoniale. Gli impedimenti costituiscono un divieto di contrarre matrimonio (che ha come destinatari gli sposi) e un divieto di celebrare il matrimonio (che ha come destinatario l'ufficiale di stato civile).
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Interesse legittimo
Linteresse legittimo è una delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dal diritto italiano. È qualificabile come la pretesa di un privato che la pubblica amministrazione italiana eserciti un potere pubblico in conformità alla legge, in modo da poter conseguire o conservare un'utilità.
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Matrimonio
Il matrimonio è un atto giuridico che indica l'unione fra un uomo e una donna, a fini civili, religiosi o a entrambi i fini e che di norma viene celebrato attraverso una cerimonia pubblica detta nozze, comportando diritti e obblighi fra gli sposi e nei confronti dell'eventuale prole.
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Opposizione al matrimonio
Una volta che le pubblicazioni sono state compiute, è possibile fare opposizione al matrimonio se vi sono degli impedimenti. L'opposizione si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui è stata eseguita la pubblicazione di matrimonio.
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Pubblico ministero
Il pubblico ministero (abbreviato PM) è un rappresentante legale negli stati con il sistema del contraddittorio di common law o il sistema inquisitorio di civil law, articolato in più uffici e preposto, principalmente, all'esercizio dell'azione penale.
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Residenza (diritto)
La residenza, secondo il diritto italiano, è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43, II comma c.c.). Non bisogna confonderla con la dimora, che, invece, rappresenta il luogo in cui un soggetto si trova occasionalmente, e ha valenza giuridica esclusivamente in assenza della residenza.
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Rito italiano del matrimonio
La celebrazione del matrimonio secondo il rito italiano avviene pubblicamente nella casa comunale di fronte all'ufficiale di stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione e alla presenza di due testimoni.
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Stato civile
Lo stato civile, in diritto, è l'insieme degli status di rilievo amministrativo del cittadino (cittadinanza, nascita, matrimonio o unione civile e morte), nonché la funzione amministrativa volta ad accertare e dare pubblicità ai fatti giuridici che costituiscono, modificano o estinguono le connesse condizioni e situazioni personali, mediante appositi atti giuridici detti appunto "atti di stato civile".
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Terzo (diritto)
Il terzo, in diritto, è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle parti: in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte.
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Tribunale
Tribunale è un termine usato genericamente per riferirsi tanto al luogo o l'edificio dove operano gli appartenenti all'autorità giudiziaria, quanto a un organo giurisdizionale, per lo più collegiale.
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Ufficiale (funzionario)
Viene definito ufficiale chi ha la titolarità di un ufficio pubblico, sebbene venga utilizzata più frequentemente la locuzione di funzionario pubblico.
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Ufficiale dello stato civile
L'ufficiale dello stato civile, nell'ordinamento italiano, è l'organo competente a ricevere gli atti dello stato civile. La vigente disciplina è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
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Unione civile (ordinamento italiano)
Lunione civile è un istituto giuridico comportante la disciplina giuridica di una coppia formata da persone dello stesso sesso, finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci.
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Vedi anche
Diritto inglese
- Asse ereditario
- Call to the bar
- Companies House
- Confine tra Inghilterra e Galles
- Confine tra Inghilterra e Scozia
- Contea palatina
- Diritto dell'Inghilterra e del Galles
- Diritto societario
- Gray's Inn
- Immemorabile
- Inner Temple
- La costituzione inglese
- Law French
- Law Reports
- Leges Edwardi Confessoris
- Lincoln's Inn
- Middle Temple
- Ministero della giustizia (Regno Unito)
- Patente a punti
- Pena pecuniaria
- Privilegia clericorum
- Privy seal
- Pubblicazione di matrimonio
- Rights of Englishmen
- Subinfeudazione
- Ufficio dell'interno