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Depositum

Indice Depositum

Il depositum (in italiano assimilabile al "deposito") nel diritto romano era una delle obbligazioni re contractae (obbligazione nascente dalla consegna della cosa, o reale) in cui uno dei contraenti, il depositor (deponente) consegnava una cosa mobile al depositarius (depositario) affinché la custodisse per un certo periodo di tempo in forma gratuita perché poi gliela restituisse.

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  1. 15 relazioni: Buona fede, Contractus, Deposito (diritto), Diritto romano, Emptio venditio, Giureconsulto, Iurisdictio, Ius honorarium, Lingua italiana, Locatio conductio, Mandatum, Obbligazioni del diritto romano, Periodo preclassico mesoamericano, Pretore (storia romana), Processo formulare romano.

Buona fede

La buona fede (dal latino bona fides) costituisce un generico dovere che permea l'intera legislazione civilistica italiana, con particolare riferimento all'ambito contrattualistico.

Vedere Depositum e Buona fede

Contractus

Il contractus (contratto) è un istituto giuridico del diritto romano. Per il noto giurista romano Gaio tale istituto, assieme al delitto, rientra tra le categorie omogenee dalle quali scaturiscono obbligazioni.

Vedere Depositum e Contractus

Deposito (diritto)

Il deposito, in diritto è un contratto mediante il quale una parte detta "depositario" riceve dall'altra, detta "deponente" (o depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura.

Vedere Depositum e Deposito (diritto)

Diritto romano

Il diritto romano è l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa tredici secoli, dalla fondazione di Roma (convenzionalmente il 753 a.C.) fino alla fine dell'Impero di Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano l'Italia fu invasa dai Longobardi: l'impero d'Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio, formalmente imperiale e romana, si allontanò sempre più dall'eredità dell'antica Roma e della sua civiltà (anche giuridica).

Vedere Depositum e Diritto romano

Emptio venditio

L'emptio venditio (in italiano assimilabile alla "compravendita") era, in termini moderni, un contratto consensuale bilaterale tipico del diritto romano.

Vedere Depositum e Emptio venditio

Giureconsulto

Il giureconsulto (da ius, iuris: "diritto" e consulere: "consultare") o giurisperito è storicamente un esperto del diritto che fornisce pareri su questioni legali e che non di rado si dedica anche all'insegnamento delle discipline del diritto come scienza.

Vedere Depositum e Giureconsulto

Iurisdictio

In diritto romano, per iurisdictio (da ius dicere cioè "dire, affermare il diritto") si intende il potere, di cui sono dotati alcuni magistrati, detti giusdicenti, di impostare in termini giuridici la controversia.

Vedere Depositum e Iurisdictio

Ius honorarium

Il ius honorarium è il sistema di norme che nel periodo successivo al 367 a.C. venne introdotto dai magistrati romani (principalmente dal praetor) al fine di colmare le lacune dell'ormai obsoleto ius civile, sempre più inadeguato a regolare la crescente società di Roma in un periodo di grande espansione geografica, militare ed economica.

Vedere Depositum e Ius honorarium

Lingua italiana

Litaliano è una lingua romanza parlata principalmente in Italia. Per ragioni storiche e geografiche, l'italiano è la lingua romanza meno divergente dal latino (complessivamente a pari merito, anche se in parametri diversi, con la lingua sarda).

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Locatio conductio

La locatio conductio (in italiano "locazione conduzione") è, in termini moderni, un contratto consensuale bilaterale, tipico del diritto romano.

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Mandatum

Il mandatum (in italiano assimilabile al "mandato"), nel diritto romano, era un contractus consensuale bilaterale imperfetto (le obbligazioni sorgevano di sicuro per il mandatario, non sempre per il mandante), sviluppatosi nell'ambito del ius gentium, per cui un soggetto conferiva un incarico ad altro soggetto, il quale si impegnava a eseguirlo gratuitamente.

Vedere Depositum e Mandatum

Obbligazioni del diritto romano

Le obbligazioni del diritto romano, anche dette obligatio, consistevano in un vincolo giuridico in cui un soggetto, identificato come debitore, era vincolato a compiere una determinata azione nei confronti di un altrui soggetto, individuato come creditore.

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Periodo preclassico mesoamericano

Nell'ambito della cosiddetta cronologia tradizionale delle civiltà mesoamericane, il periodo preclassico abbraccia un orizzonte temporale che va approssimativamente dal XXV secolo a.C., possibile data della prima creazione di ceramica mesoamericana, fino al 200 d.C., anno nel quale si verifica la caduta di Cuicuilco e fiorisce Teotihuacan.

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Pretore (storia romana)

Il pretore, in latino praetor, era un magistrato romano dotato di imperium e iurisdictio. Il suo mandato era di un anno e faceva parte di un collegio di 8 funzionari.

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Processo formulare romano

Il processo formulare, nel diritto dell'antica Roma, costituì il procedimento processuale ordinario dal III secolo a.C. e per tutto il periodo classico, nato per l'esigenza di offrire tutela anche a coloro che non potevano esercitare le legis actiones, cioè i non cittadini romani e di tutelare nuove situazioni giuridiche nate con l'espansione dei territori romani.

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