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Mutuum

Indice Mutuum

Il mutuum (in italiano assimilabile al "mutuo") nel diritto romano fu una obbligazione re contracta (obbligazione nascente dalla consegna della cosa, o reale) in cui un mutuante trasferiva la proprietà di una quantità di un bene fungibile e consumabile a un mutuatario, il quale si obbligava con il primo a restituirgli a una scadenza prefissata uguale quantità delle cose fungibili ricevute e pressappoco della stessa qualità.

Indice

  1. 9 relazioni: Bene fungibile, Contractus, Depositum, Diritto romano, Lingua italiana, Locatio conductio, Mutuo, Obbligazioni del diritto romano, Usura.

Bene fungibile

I beni fungibili sono i beni intercambiabili di cui conta il valore assegnato piuttosto che l'oggetto individuale - ovvero appartenenti a una categoria astratta che rileva nella misura in cui possa essere pesata, misurata o enumerata.

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Contractus

Il contractus (contratto) è un istituto giuridico del diritto romano. Per il noto giurista romano Gaio tale istituto, assieme al delitto, rientra tra le categorie omogenee dalle quali scaturiscono obbligazioni.

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Depositum

Il depositum (in italiano assimilabile al "deposito") nel diritto romano era una delle obbligazioni re contractae (obbligazione nascente dalla consegna della cosa, o reale) in cui uno dei contraenti, il depositor (deponente) consegnava una cosa mobile al depositarius (depositario) affinché la custodisse per un certo periodo di tempo in forma gratuita perché poi gliela restituisse.

Vedere Mutuum e Depositum

Diritto romano

Il diritto romano è l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa tredici secoli, dalla fondazione di Roma (convenzionalmente il 753 a.C.) fino alla fine dell'Impero di Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano l'Italia fu invasa dai Longobardi: l'impero d'Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio, formalmente imperiale e romana, si allontanò sempre più dall'eredità dell'antica Roma e della sua civiltà (anche giuridica).

Vedere Mutuum e Diritto romano

Lingua italiana

Litaliano è una lingua romanza parlata principalmente in Italia. Per ragioni storiche e geografiche, l'italiano è la lingua romanza meno divergente dal latino (complessivamente a pari merito, anche se in parametri diversi, con la lingua sarda).

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Locatio conductio

La locatio conductio (in italiano "locazione conduzione") è, in termini moderni, un contratto consensuale bilaterale, tipico del diritto romano.

Vedere Mutuum e Locatio conductio

Mutuo

Il mutuo è un contratto mediante il quale una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta mutuataria, in credito o prestito una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, che l'altra parte si obbliga a restituire alla scadenza con altrettante cose della stessa specie, qualità o valore.

Vedere Mutuum e Mutuo

Obbligazioni del diritto romano

Le obbligazioni del diritto romano, anche dette obligatio, consistevano in un vincolo giuridico in cui un soggetto, identificato come debitore, era vincolato a compiere una determinata azione nei confronti di un altrui soggetto, individuato come creditore.

Vedere Mutuum e Obbligazioni del diritto romano

Usura

Lusura (parola neolatina usata anche per definire l'applicazione illegale degli interessi finanziari) è la pratica che consiste nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad accettare condizioni poste dal creditore a proprio vantaggio, come la vendita a un prezzo particolarmente vantaggioso per il compratore di un bene di proprietà del debitore, oppure spingendo il creditore a compiere atti illeciti ai danni del debitore per indurlo a pagare.

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